Statuto e Regolamento

STATUTO 

Articolo 1. Costituzione
A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita un'associazione a carattere scientifico, denominata MICS (Microbiota International Clinical Society)
 
Articolo 2. Sede legale
L'Associazione ha sede legale in Italia; con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e secondarie sia in Italia che all’estero 
 
Articolo 3. Carattere dell’Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione ha carattere internazionale, ed è regolata dal presente statuto; l’Associazione agisce nei limiti del Codice civile, delle Leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo nella Repubblica Italiana
 
Articolo 4. Finalità 
L'associazione ha come finalità la diffusione e l’arricchimento delle conoscenze specifiche a livello internazionale di tutti gli operatori sanitari, medici, biologi, dietisti, nutrizionisti, ostetrici, infermieri, veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi.
L’Associazione si propone inoltre, anche attraverso l’organizzazione di attività di tipo didattico, a livello nazionale ed internazionale, i seguenti obiettivi:
a) fornire notizie ed aggiornamenti scientifici e normativi;
b) offrire servizi di consulenza, orientamento ed aggiornamento nel campo attraverso i più idonei strumenti comunicazione.
Tali finalità vengono perseguite tramite l’organizzazione di iniziative didattiche tecnico- formative di vario tipo, come incontri, conferenze, corsi, congressi, pubblicazioni, attivazione e gestione di siti web e qualunque altra attività di tipo didattico possa favorire lo scambio e la circolazione delle competenze nell’ambito dello studio del microbiota e delle sue applicazioni cliniche, nel quadro della regolamentazione nazionale e internazionale delle attività formative in Educazione Continua in Medicina (ECM e CME) e delle altre eventuali regolamentazioni a livello internazionale.
In relazione alle attività tendenti al conseguimento degli scopi sociali direttamente o indirettamente svolte, l’Associazione ed i componenti degli organi sociali nella loro collegialità, il Presidente e legale rappresentante ed suoi mandatari, pur sviluppando la propria funzione in un contesto statutario che esclude ogni attività a scopo di lucro anche a carattere imprenditoriale, eccezion fatta per quanto eventualmente promosso nel quadro del Programma Nazionale Italiano di Educazione Continua in Medicina (ECM), si impegnano, e dichiarano all’atto della nomina in tal senso, ad operare in regime di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto ad interessi di terzi.
In relazione alle attività scientifiche poste in atto dall’associazione, questa adotta una procedura specifica per prevenire e regolare l’insorgenza anche potenziale di conflitti di interesse: tale procedura, eventualmente adottata anche per i processi previsti nel quadro delle attività connesse ai programmi nazionali ed internazionali di Educazione Continua in Medicina – ECM e CME, è richiamata nella dichiarazione di cui al precedente capoverso.
 
Articolo 5. Modalità di perseguimento dello scopo sociale
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti o Società Scientifiche nazionali e internazionali, aziende attive nel settore, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
 
Articolo 6. Durata
La durata dell'Associazione è illimitata. 
 
Articolo 7. Soci 
Possono ottenere la qualifica di socio esclusivamente coloro che operano professionalmente nell’ambito disciplinare delle professioni sanitarie legalmente riconosciute, con attività di ricerca ed applicazioni professionali riguardanti lo studio del microbiota e delle strategie terapeutiche finalizzate alla sua modulazione.
Acquista la qualità di socio colui il quale ne faccia domanda al Consiglio. All'atto della domanda il richiedente deve fornire la documentazione richiesta stabilita dal Consiglio e specificata nel Regolamento. Il Consiglio delibera l’ingresso del nuovo socio con validità dal momento della domanda nella prima riunione tenuta dopo la presentazione della domanda di adesione. A seguito della delibera di ammissione come socio, questo dovrà versare la quota associativa annuale. 
Sono previste tre categorie di soci: 
fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto e hanno l'onere delle spese iniziali di costituzione); ordinari (coloro i quali versano la quota associativa annualmente stabilita dall’assemblea e risultano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno); onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). 
Fondatori e ordinari hanno stessi diritti e doveri, mentre i soci onorari sono esonerati dall’obbligo di versamento della quota sociale. 
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 
I soci svolgeranno la propria attività all'interno dell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione della disponibilità personale. 
Hanno altresì il diritto di essere rimborsati per le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. 
Le procedure elettorali per la nomina delle cariche sociali avvengono con le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento, e prevedono lo scrutinio segreto. 
I soci hanno il dovere di versare la quota sociale annuale nei termini definiti dal Consiglio Direttivo e di rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno dell'Associazione. 
L’associazione potrà, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. 
 
Articolo 8. Perdita della qualità di socio
I Soci cessano di appartenere all’associazione per i seguenti motivi: 
  1. Recesso del socio; mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 
  2. Decadenza per morosità; il socio si intende decaduto nel caso in cui si trovi nelle condizioni di non aver ottemperato al versamento delle quote sociali per un periodo superiore ai 12 mesi, decorsi i quali siano intervenuti senza riscontro due solleciti da parte del Tesoriere; il socio decaduto per morosità che volesse rinnovare l’adesione alla associazione è tenuto comunque a versare le quote arretrate degli ultimi due esercizi; 
  3. Esclusione, nei casi in cui: 
    a) non osservi le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio o non adempia agli obblighi di collaborazione assunti con l'Associazione senza giustificato motivo; 
    b) fomenti dissidio, disordini tra i soci o svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione. 
    L’esclusione del socio potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri, che opererà nel rispetto della procedura prevista nel Regolamento. La delibera di esclusione è ratificata dall’assemblea alla prima occasione. 
  4. Decesso del socio. 
Articolo 9. Patrimonio associativo 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da soci che da terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente nella Repubblica Italiana in materia di associazioni. 
E' in ogni modo escluso che i proventi delle attività siano divisi tra i soci, neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Consiglio, di un bilancio consuntivo relativo al periodo coincidente con l’anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso. 
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga. 
 
Articolo 10. Modalità di svolgimento delle attività 
Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione ha facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi e delle attività svolte, di concedere spazi dell'Associazione in uso a terzi al fine di reperire i fondi necessari all’attuazione degli scopi sociali, di avviare attività ed iniziative di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell'Associazione stessa, anche a carattere commerciale, pur se in forma non prevalente rispetto alle attività istituzionali, al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'attività istituzionale. 
 
Articolo 11. Organi sociali 
Sono organi dell’Associazione: 
  1. l'Assemblea; 
  2. il Consiglio o Consiglio Direttivo; 
  3. il Comitato Tecnico Scientifico (se nominato); 
  4. il Presidente; 
  5. il Collegio dei Probiviri. 
Supportano gli organi sociali: 
  1. il Vice Presidente; 
  2. il Presiedente onorario; 
  3. il Segretario Generale; 
  4. il Tesoriere. 
Articolo 12. L’Assemblea 
L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell'Associazione. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente, che provvede ad informare i soci almeno 60 giorni prima della data prevista, per e-mail, o per lettera o con qualunque altro mezzo di comunicazione; la convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo o le indicazioni per lo svolgimento con modalità telematica, e l’Ordine del Giorno dei lavori. 
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. 
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti in sessione ordinaria, e con un quorum dei due terzi dei presenti in sessione straordinaria. 
Godono dei diritti elettorali attivi e passivi solo i soci in regola con le quote sociali. 
È presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. 
Della sessione dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale su apposito libro a cura del Segretario Generale. L’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ha luogo almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. 
L’Assemblea dei soci è competente in sede ordinaria per deliberare in merito a: 
  1. l’approvazione del Bilancio Consuntivo e dei Bilancio preventivo; 
  2. gli indirizzi di carattere generale dell'Associazione finalizzati al perseguimento degli scopi sociali; 
  3. l’approvazione del Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo; 
  4. l’elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Presidente Onorario; 
  5. l’elezione e la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri; 
  6. qualunque altra materia demandatale per Legge o per Statuto, e/o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo. 
In sessione straordinaria l’Assemblea dei soci è competente a deliberare in merito: 
  1. alle modifiche statutarie 
  2. allo scioglimento dell’Associazione. 
Articolo 13. Il Consiglio Direttivo 
Il Consiglio è composto da 7 soci eletti dall'Assemblea, nonché dal Past President e dal Presidente Onorario, se nominato. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato: 
  • per dimissioni di almeno metà dei componenti più uno; 
  • per mozione di sfiducia scritta e motivata deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. 
In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvederà alla sua sostituzione per cooptazione del più votato fra i non eletti; qualora non ci sia un elenco da cui attingere, il Consiglio Direttivo può cooptare un consigliere pro-tempore, il cui mandato termina alla scadenza naturale del Consiglio stesso, tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 
Tutte le cariche sociali scadono con lo scadere del Consiglio Direttivo e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato. 
 
Articolo 14. Attività del Consiglio  
Il Consiglio si riunisce, ogniqualvolta fosse ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri, previa convocazione da parte del Presidente, secondo le modalità previste le Regolamento. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero e devono essere verbalizzate in un apposito registro a cura del Segretario Generale; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. 
Sono componenti del Consiglio: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario generale, il Tesoriere, i consiglieri, il Past President e l'eventuale Presidente Onorario. 
Il Consiglio ha il compito di: 
  1. nominare tra i propri membri: il Presidente, e su proposta di questo, il Segretario generale ed il Tesoriere; 
  2. ammettere i nuovi soci ordinari e delibera, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, in merito alle controversie tra l’Associazione e i soci; 
  3. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio per sottoporlo alla approvazione dell’Assemblea; 
  4. attuare le delibere dell'Assemblea; 
  5. gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto, al fine del perseguimento degli scopi sociali; 
  6. promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengono ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell’Associazione; 
  7. scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi. 
Il Consiglio può deliberare di delegare parte delle proprie attività o incarichi specifici al Presidente o ad altro suo proprio membro. 
 
Articolo 15. Comitato Tecnico Scientifico 
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il quale propone gli altri membri, che dovranno essere successivamente incaricati dallo stesso Consiglio Direttivo. 
Il Comitato Tecnico Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica e consultiva dell’Associazione e dei suoi Organi sociali.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha inoltre il compito di monitorare e indirizzare l'attività scientifica dell’associazione, con particolare riferimento alla verifica e al controllo dell’attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale, effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici, validati dalla comunità scientifica internazionale. 
Il Comitato Tecnico Scientifico cura la pubblicazione dell'attività scientifica dell’associazione attraverso il sito web dell’associazione, e lo aggiorna costantemente” 
 
Articolo 16. Il Presidente ed il Past President 
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Vigila che si operi in conformità agli scopi ed agli interessi dell'Associazione. Presiede e convoca il Consiglio e l'Assemblea, determina l’ordine del giorno dei lavori, e cura l’esecuzione delle delibere. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta; ove non rieletto, il Presidente assume la carica di Past President. 
Il Presidente nomina il Vice presidente tra i membri del Consiglio. 
 
Articolo 17. Il Vice Presidente 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 
 
Articolo 18. Il Segretario Generale 
Il Segretario ha il compito di redigere e curare la conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, di custodire l'archivio della società, di curare l'elenco ufficiale dei soci e di dare esecuzione ai deliberati dei vari organi della Associazione. 
 
Articolo 19. Il Tesoriere 
l Tesoriere cura la gestione amministrativa della Associazione ed i relativi rendiconti. E' sua responsabilità firmare i mandati di pagamento sui fondi della Associazione, quando necessario, custodirne i fondi; raccogliere le quote e altri crediti di qualsiasi titolo dovuti alla Associazione. 
Il Tesoriere, in tempi ragionevoli, mostrerà i libri contabili a ogni socio che ne faccia richiesta. Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la prima nota dell'Associazione e collabora alla redazione del Bilancio consuntivo e preventivo. 
Il Tesoriere cura la pubblicizzazione sul sito ufficiale dell’Associazione dei Bilanci consuntivo e preventivo. cura altresì la pubblicizzazione di eventuali incarichi retribuiti, deliberati dal Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 20. Il Collegio dei Probiviri  
L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri. 
Il Collegio dei Probiviri è competente nella definizione delle controversie tra l’Associazione ed i soci: i suoi pareri, che sono formalmente richiesti dal Consiglio Direttivo e solo a questo organo associativo sono indirizzati, sono obbligatori ma non vincolanti. 
Dei pareri del Collegio dei Probiviri viene tenuto un libro verbali. 
Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente, ed opera secondo le modalità previste dal Regolamento. 
 
Articolo 21. Aggregazione dei soci per Sezioni nazionali o regionali e per Gruppi 
I Soci, nell'ambito degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in ulteriori sezioni nazionali o regionali a partire da un minimo di 40 soci aderenti, o in Gruppi di lavoro, con minimo 5 soci aderenti, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo. 
All'atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione e la redazione di un verbale di costituzione da parte dei partecipanti alla Sezione nazionale o regionale o al Gruppo, il Presidente, su indicazione dei partecipanti alla Sezione o al Gruppo, ne nomina il Coordinatore. 
Nella delibera del Consiglio Direttivo viene indicato, per le Sezioni nazionali o regionali il territorio di riferimento, per il Gruppo di lavoro lo scopo o l’oggetto che si intende perseguire. 
Tutte le iniziative promosse dalle Sezioni o dai Gruppi di lavoro, a carattere culturale, scientifico o di politica sanitaria, ad interesse nazionale od internazionale, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. 
I soci dell'Associazione che aderiscono alle Sezioni o ai Gruppi di lavoro devono essere in regola con il versamento delle quote associative. 
E' previsto un rapporto annuale nel quale il Coordinatore della Sezione o del Gruppo relaziona al Consiglio Direttivo sulle attività svolte. 
Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità di accantonamento di fondi dedicati alle attività di ogni singola Sezione o Gruppo di lavoro. 
Le modalità di organizzazione a livello territoriale delle Sezioni sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell'Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali. 
 
Articolo 22.  Gratuità delle cariche, obblighi e incompatibilità 
Le cariche associative sono assunte a titolo gratuito. 
Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, tutti gli associati che ricoprono cariche sociali o incarichi anche temporanei, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione stessa. Eventuali conflitti di interesse vanno dichiarati e regolati dal Collegio dei Probiviri. 
 
Articolo 23. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo il disposto di cui all’art. 12 ultimo comma. L'assemblea provvederà altresì a nominare uno o più liquidatori per le operazioni necessarie, nonché l’ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga, a cui sarà devoluto il patrimonio residuo. Le relative spese saranno sostenute dall'associazione con il suo patrimonio. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile della Repubblica Italiana. 
 
Articolo 24. Estinzione dell’Associazione 
L'estinzione dell’Associazione avviene nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile della Repubblica Italiana. 
 
Articolo 25. Disposizioni finali 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in Italia. 
Quanto non espressamente definito nel presente Statuto viene rimandato al Regolamento associativo.
 
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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 

(rev. del 17.10.2024)

 

1. Costituzione dell'Associazione
L’Associazione MICS Microbiota International Clinical Society è un’associazione di promozione culturale e scientifica.
L’Associazione promuove iniziative e attività a carattere scientifico, disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
L’Associazione provvede a porre in atto le attività sociali di cui all’art. 4 dello Statuto secondo quanto stabilito dal presente Regolamento attuativo.

2. Adesione all'Associazione

L’associazione a MICS comporta l’iscrizione, il pagamento della quota associativa annuale e l’incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.
Le domande di iscrizione all’Associazione, in base all’art. 7 dello Statuto, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo alla prima sessione utile dalla presentazione della domanda.
Alla domanda di adesione deve essere allegato un CV aggiornato e sottoscritto, accompagnato da una dichiarazione di veridicità.
La adesione alla Associazione ha validità fino a volontaria disdetta, decadenza per morosità e motivata espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. I Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, avendo i requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto, si riconoscono nei principi ispiratori dello Statuto stesso.

I requisiti consistono:

  1. nell’operare professionalmente nell’ambito disciplinare delle professioni sanitarie legalmente riconosciute;

  2. dimostrare interesse ed operare nelle attività di ricerca e delle applicazioni professionali riguardanti lo studio del microbiota e delle strategie terapeutiche finalizzate alla sua modulazione.

Le professioni sanitarie di cui al punto 1) possono essere (in via esemplificativa ma non esaustiva): Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Biologo, Psicologo; Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico di Neurofisiopatologia, Igienista dentale, Dietista, Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Osteopata ed ogni altra professione le cui attività siano interessate allo studio del Microbiota.

Come previsto dallo Statuto, i soci dell’Associazione si dividono in:

- Soci fondatori: assumono tale qualifica coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto ed hanno sostenuto l’onere delle spese iniziali di costituzione;
- Soci ordinari: assumono tale qualifica coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall’assemblea e risultano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo;
- Soci onorari: l’Assemblea, su proposta motivata presentata da almeno 20 associati in regola con le quote associative, può nominare “Soci onorari” coloro che, per incarichi rivestiti o per l’assolvimento di compiti di particolare rilevanza, abbiano reso importanti servizi a favore della Associazione.

4. Le quote associative

Il Consiglio Direttivo, nel quadro delle attività di predisposizione del bilancio preventivo, delibera la quota associativa per l’esercizio successivo (poi ratificata dall’assemblea); all’interno della categoria dei soci ordinari può stabilire ogni anno quote associative differenziate per particolari gruppi di soci, (ad es. specializzandi o dottorandi). La quota associativa è definita per l’anno solare e non è frazionabile.

5. I soci morosi 

Il Consiglio Direttivo individua i soci morosi su indicazione del Tesoriere, decorso il termine previsto dall’art. 8.2. dello Statuto, entro comunque 3 mesi a partire dalla fine dell’esercizio sociale in cui il socio non ha pagato la quota associativa.
Entro tale termine il Tesoriere deve inviare almeno due solleciti; decorso il termine di altri due mesi e non avendo il Tesoriere ricevuto riscontro al sollecito, il socio è automaticamente decaduto. 
La perdita della qualifica di socio non dà luogo in nessun caso alla restituzione di quote versate.

6. Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci, che è l’organo sovrano dell’Associazione, è convocata dal Presidente presso la sede sociale o qualunque altra sede idonea; è possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno.
In sede di Assemblea ciascun Socio può formulare proposte o chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.
Il Presidente si avvale del Segretario Generale per la stesura del verbale dell’Assemblea, o la sua audio e video registrazione, che sarà archiviata nel libro dei verbali.

7. Consiglio Direttivo

Delibera la costituzione e la soppressione del Comitato Tecnico Scientifico, di Commissioni o Gruppi di Studio permanenti od occasionali, di Sezioni Nazionali o Sezioni Regionali, determinandone la composizione, le funzioni e la durata.
Delibera provvedimenti disciplinari a carico dei Soci sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.
Delibera le spese ed i provvedimenti anche di carattere straordinario, fatta salva, per gli interventi di carattere straordinario, la ratifica assembleare alla prima convocazione utile.
Stabilisce l'ammontare delle quote sociali (poi ratificate dall'assemblea). 
Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità riportate nel presente Regolamento.
Il Presidente, il Tesoriere, unitamente al Segretario generale ed al Vice Presidente, costituiscono l'Ufficio di Segreteria della Presidenza. L’Ufficio di Segreteria della Presidenza è incaricato di preparare i lavori del CD.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e in assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso inviato direttamente a ciascun consigliere con almeno sette giorni di anticipo rispetto a quello fissato per la riunione.
L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, è inviato per posta elettronica, e deve contenere il giorno, l’anno, il luogo e l’ora dell’incontro, nonché l’ordine del giorno dei lavori.
Le sedute possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione.
La documentazione relativa ai singoli argomenti all’ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla convocazione della riunione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, se in presenza, di norma presso la sede dell’Associazione, ma può essere convocato anche in altra sede purché idonea.
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza ed i documenti dell’Associazione; firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento dell’Associazione o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio stesso. Tale facoltà non è esercitabile per la firma degli ordini di pagamento e per gli atti che il Consiglio Direttivo ha delegato al Presidente.

8. Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

L’Assemblea elettiva è convocata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 12 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo uscente si assicura che l’avviso di convocazione dell’assemblea elettiva goda della più ampia pubblicità mediante comunicazioni multiple via email a tutti i soci e sul sito web dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, trenta giorni prima della assemblea elettiva nomina un’apposita Commissione Elettorale composta da tre membri, scelti tra i soci non candidati alle elezioni.
La Commissione Elettorale presiede alla verifica della regolarità delle elezioni, controlla l'elenco dei Soci con diritto di voto, verifica che il Consiglio Direttivo metta in atto attività di comunicazione finalizzate a stimolare la maggiore partecipazione al voto e ne garantisce la segretezza.
Tutte le operazioni inerenti le elezioni, (verifica poteri, predisposizione delle schede elettorali, scrutini), sono svolte a cura della Commissione Elettorale che riferisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative possono presentare la propria candidatura a Membro del Consiglio Direttivo o Membro del Collegio dei Probiviri.
Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno venti giorni prima della data stabilita per le elezioni ed inserite immediatamente sul sito dell’Associazione, accompagnate dal Curriculum Vitae di ogni candidato.
Ogni Socio può esprimere fino a sette preferenze per il Consiglio Direttivo e tre per il Collegio dei Probiviri.
Risulteranno eletti i primi sette candidati che otterranno il maggior numero di voti per la carica di membro del Consiglio Direttivo, ed i primi tre per la carica di Proboviro.
Ogni socio con diritto di voto può esser portatore sino ad un massimo di una delega.
Terminata la consultazione elettorale, la Commissione Elettorale, dopo aver provveduto allo scrutinio delle schede, redige apposito verbale portando a conoscenza del Presidente e del Consiglio Direttivo uscente i risultati definitivi, i quali proclameranno i nomi degli eletti all’assemblea.
In caso di parità di voti tra due o più soggetti, viene eletto il candidato che, nell’ordine, risponda ai seguenti requisiti:
A) con la maggiore anzianità di socio;
B) maggiore anzianità anagrafica.

9. Sezioni regionali o gruppi di lavoro 

Per una più funzionale organizzazione delle attività di cui all’art. 4 dello Statuto, possono essere costituiti, previa approvazione del Consiglio Direttivo, apposite Sezioni Nazionali, Regionali, o Gruppi di lavoro, ai quali vengono delegati particolari compiti tecnico-organizzativi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
La proposta di costituzione di una nuova Sezione Nazionale o Regionale o di un Gruppo di lavoro deve essere presentata al Presidente da un membro del Consiglio direttivo o dal numero di soci previsto all’art. 21 dello Statuto sociale.
Nella proposta devono essere indicate le finalità della Sezione o del Gruppo, un programma di massima delle attività che si intendono svolgere per il primo anno ed un preventivo della relativa spesa.
Il Consiglio Direttivo, prese in esame le proposte pervenute, delibera il loro eventuale accoglimento in relazione alla opportunità delle iniziative ed alle disponibilità di bilancio. In caso di accoglimento della proposta, il Presidente nomina il Coordinatore della Sezione o del Gruppo su indicazione dei promotori.
Il Coordinatore della Sezione o Gruppo, dura in carica un biennio e, in ogni caso, decade alla stessa scadenza del Consiglio Direttivo.
Ciascun Coordinatore di Sezione o Gruppo, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, stila il programma per l’esercizio venturo, specificandone e motivandone le scelte, unitamente ad un dettagliato bilancio di previsione (oltre al rapporto annuale sulle attività svolte previsto dall’Art. 21 dello Statuto).
Al funzionamento delle attività delle Sezioni o Gruppi provvede, dal punto di vista economico, il Consiglio Direttivo dell’Associazione che esamina i programmi presentati, le motivazioni e le considerazioni tecniche addotte, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e salvaguardando il principio di un’equa ripartizione delle risorse.
Nel caso una Sezione o Gruppo decida di organizzare manifestazioni di particolare rilevanza nazionale o internazionale, il Consiglio Direttivo dovrà verificare la disponibilità delle risorse umane e finanziarie ed eventualmente disporre interventi per la migliore riuscita della iniziativa; in questi casi il Consiglio Direttivo assume il controllo diretto degli aspetti tecnico organizzativi e di bilancio di ogni iniziativa.
Il Consiglio Direttivo, a salvaguardia del principio dell’equa distribuzione delle risorse, può determinare una quota di partecipazione alla manifestazione, quale contributo ai costi di organizzazione.
È possibile, da parte di terzi, enti o istituzioni, sponsorizzare una o più Sezioni o Gruppi.
Ogni accordo o contratto di sponsorizzazione deve specificatamente contenere l’oggetto, la durata e la Sezione o Gruppo destinatari dei fondi. Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta di sponsorizzazione, ne determina la destinazione.

10. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci nominati dall’assemblea.
I soci che si candidano e ricoprono la carica di proboviro sono soci in regola con i pagamenti delle quote associative e non possono essere membri di altri organi associativi o ricoprire altre cariche sociali. 
Al proprio interno i tre membri effettivi nominano a maggioranza il Presidente del Collegio, che lo convoca esclusivamente su richiesta formale del Consiglio Direttivo, e ne determina l’ordine del giorno dei lavori.
Il Collegio opera senza modalità predefinite, ma elabora i propri pareri in forma scritta. I pareri del Collegio sono allegati al verbale del Consiglio Direttivo della seduta in cui vengono presentati.